Art. 15.
(Disposizioni previdenziali e fiscali).

      1. L'attività professionale svolta in forma societaria dà luogo agli obblighi e ai

 

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diritti previsti dalle norme previdenziali vigenti per l'attività individuale. I contributi di carattere integrativo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal singolo professionista in relazione agli utili conseguiti.
      2. Ai fini fiscali il reddito della società semplice tra professionista è determinato in base all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è imputato a ciascun socio, in proporzione agli utili conseguiti. Il reddito della società professionale a responsabilità limitata è costituito dall'utile conseguito dalla società nell'esercizio. Su di esso è dovuta dalla società un'imposta diretta del 30 per cento. L'utile residuo distribuito ai soci non è soggetto a ulteriore imposizione sul reddito. Su tale utile distribuito è calcolato e imputato a ciascun socio il contributo previdenziale obbligatorio.
      3. Eventuali compensi percepiti per l'attività prestata per le funzioni di amministrazione della società si considerano derivanti dall'esercizio di arti e professioni. A essi non si applica il contributo integrativo.